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Viaggiare in Italia: norme per i camper. Lunghe spiagge, cime innevate, colline fiorite, città storiche e una cucina famosa in tutto il mondo: l'Italia ha tutto.
Di seguito un piccolo vademecum preparato da ACI Livorno che vi aiuterà ad affrontare il viaggio nel migliore dei modi e ad evitare gli errori più comuni.
Data: 24/05/2023

Lunghe spiagge, cime innevate, colline fiorite, città storiche e una cucina famosa in tutto il mondo: l'Italia ha tutto. Girarla in camper significa sentirsi totalmente liberi di guidare dove si vuole, uscire dai sentieri battuti e vivere questo paese spettacolare come meglio si crede.
Per viaggiare in sicurezza è però necessario rispettare alcune regole fondamentali: di seguito un piccolo vademecum preparato da ACI Livorno che vi aiuterà ad affrontare il viaggio nel migliore dei modi e ad evitare gli errori più comuni.
Il camper o autocaravan è definito dal Codice della Strada come un autoveicolo avente una speciale carrozzeria (M1) ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di massimo 7 persone. Deve contenere posti a sedere e tavolo (anche di tipo amovibile), cuccette (eventualmente ottenute ribaltando i sedili), cucina attrezzata, armadi o ripostigli. Non è nominato il bagno, che in effetti manca su molti modelli di minivan con tetto a soffietto. Essendo dotati di motore e sistema di guida autonoma non vanno confusi con le roulotte (caravan), che sono invece classificate come rimorchi perché necessitano di essere trainate.
Un camper circolante su strada è soggetto alle stesse norme sulla circolazione degli altri veicoli; i limiti di velocità sono quindi gli stessi delle auto.
Quelli fino a 35 quintali (3500 chili) possono essere guidati con la patente B; se si supera tale limite è necessaria la patente C. Inoltre, quelli di lunghezza superiore a 7 metri possono impegnare solo le due corsie più a destra nelle autostrade che ne hanno tre o più.
I camper non hanno tolleranze sul peso complessivo rispetto al valore indicato nella carta di circolazione. La tolleranza del 5% viene invece applicata ai veicoli per trasporto merci, ad esempio gli autocarri.
La sosta è sempre consentita, ma si deve spegnere il motore (come qualsiasi altro veicolo), non si possono usare piedini di stazionamento o cunei, bisogna tenere spenti altri motori a combustione (ad esempio un generatore) e soprattutto il mezzo non può occupare la sede stradale in misura eccedente le sue misure in marcia (in particolare non può tenere aperte le finestre, aprire il tendalino ombreggiante o il gradino con gli scalini di salita/discesa): in pratica non può aumentare il suo volume laterale. È invece possibile aprire i tetti a soffietto.
Nei parcheggi a pagamento le tariffe per i camper possono essere maggiorate del 50% rispetto a quelle corrispondenti alle auto solo se lo stallo di sosta è di dimensioni maggiori rispetto agli altri stalli presenti nell’area di parcheggio.
Durante la sosta è vietato scaricare su strade e aree pubbliche i residui organici degli occupanti e le acque chiare e luride, che vanno invece versate negli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, ricordando che le cassette del wc non possono essere scaricate nelle normali fognature.
In caso di inottemperanza ad una di queste regole, la sosta diventa campeggio ed è soggetta alle leggi regionali in materia di turismo e, per il codice della strada, si è passibili di sanzione amministrativa fino a 344 euro.
Si raccomanda quindi di “sostare” e non di “campeggiare”
È vietato limitare o precludere l’accesso agli autocaravan in determinate zone, tale forma di discriminazione, vietata peraltro dall’art 185 del CdS, può essere applicata solo per specifici motivi esclusivi di sicurezza pubblica.
È illegittima anche la collocazione di sbarre o barriere che limitano l'accesso ad aree di sosta. Tali installazioni sono difatti vietate anche dall' art. 118 regolamento CDS se non giustificate da motivi tecnici (altezza del parcheggio o di manufatti stradali inferiore a 4,30 m) e dalle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l'accesso ai disabili. Tali manufatti oltre a compromettere la sicurezza stradale impediscono e/o limitano la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc.
Portare con sé in viaggio una bicicletta o uno scooter consente indubbiamente una maggiore libertà e autonomia durante una vacanza in camper. In questo modo, infatti, si è liberi di lasciare il camper in un’area di sosta o in un camping attrezzato e spostarsi agevolmente su due ruote.
A differenza delle installazioni di strutture per il trasporto di bagagli e biciclette nella parte posteriore di autocaravan che non richiedono l'aggiornamento della carta di circolazione/ DU, l’applicazione di strutture per il trasporto di moto nella parte posteriore di autocaravan è ammessa se tali strutture siano inamovibili, siano parte integrante della carrozzeria e siano previste in sede di omologazione del veicolo.
L'installazione di portamoto, successivamente all'immatricolazione (aftermarket) è invece consentita a condizione che:
1) il veicolo sia reso uguale alla versione omologata con portamoto dal costruttore dell'autocaravan;
2) la tara del veicolo con portamoto non cambi oltre il +/- 5% rispetto alla tara del veicolo omologato.
Successivamente all’installazione della struttura portamoto, bisogna però provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione/DU facendo annotare su di essa la presenza del portamoto, il nuovo valore della tara e la lunghezza massima del veicolo con portamoto. Bisognerà quindi condurre il camper presso gli uffici della motorizzazione civile competente, previa prenotazione, per sottoporlo a visita e prova tecnica, ai sensi dell'art. 78 del CDS.
Inoltre, al di là delle regole sull’installazione delle strutture, è necessario garantire che le sporgenze siano contenute entro i seguenti limiti dimensionali previsti dal CdS:
a) posteriormente: la sporgenza massima consentita è 3/10 della lunghezza totale del veicolo, senza superare i limiti della categoria, per gli M1 fissata a 12m.
b) laterale: massimo 30cm, limite massimo 255cm.
c) l'altezza massima è invece fissata a 4m.
Si ricorda, infine, che la sporgenza del portabici o del portamoto va regolarmente segnalata, con l’applicazione di un “cartello omologato”, prestando attenzione a mantenere la visibilità dei dispositivi di illuminazione e della targa. L’omissione prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa per il conducente fino a 344 euro.